Servizi

in base all'esigenze del cliente proponiamo Van e rimorchi nuovi o usati da 2 a 10 acalli con selleria ed area living

IMMATRICOLAZIONI

Possibilità di immatricolare e/o nazionalizzare autocarri e rimorchi per trasporto cavalli

PROGETTAZIONE

Possibilità di progettare il proprio van o rimorchio trasporto cavalli in base alle esigenze del cliente.

ACCESSORI E RICAMBI

Accessori per Van e Rimorchi trasporto cavalli

LEASING, FINANZIAMENTI E NOLEGGI

Possibilità di finanziare il proprio van o rimorchio sia nuovo che usato

Finanziamenti

in base all'esigenze del cliente vi sono diversi modi di finanziare il proprio automezzo trasporto cavalli

PRESTITO PERSONALE

E' riservato solamente alle persone fisiche e sicuramente è il modo più economico per finanziare il proprio mezzo.

LEASING

E' il tipo di finanziamento più diffuso nel settore automobilistico, la società di Leasing rimane proprietaria del veicolo acquistatoed il cliente paga un acconto iniziale pari di solito al 20% del valore del mezzo poi paga delle rate ogni mese ed alla fine delle rate può restituire il veicolo, pagare il riscatto o rifinanziarlo. Per tutelare la società di leasing per questo tipo di finanziamento è obbligatoria l'assicurazione KASCO che copre anche il danno totale del veicolo (questa assicurazione è di solito abbastanza costosa)..

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

E' il tipo di finanziamento più diffuso nel settore cavalli ma è anche il più costoso. Chi noleggia il veicolo acquistato non deve dare particolari GARANZIE patrimoniali ma il costo di questo noleggio è mediamente il 12% più costoso di un Leasing ed anche qui abbiamo lobbligo dell'assicurazione KASCO, Soccorso Stradale ed il cliente paga un acconto pari al 20% del valore del mezzo ed un riscatto finale del 15% ed una rata in media di 600-800 euro al mese per un numero di mesi in base al valore del veicolo.

LEASE-BACK VEICOLI USATI o SUBENTRO LEASING

Questa è la possibilità di cedere il contratto Leasing da una persona ad un altra o di creare un Leasing per un veicolo di seconda mano ma non più vecchio di 7 anni

Notizie

Notizie ed informazioni per il trasporto cavalli

PATENTI

Tipi di patenti necessarie a guidare i veicoli trasporto cavalli e PATENTINO TRASPORTO ANIMALI VIVI quando serve e come ottenerlo

La circolare 24640 datata ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in recepimento della direttiva 2006/126/CE stabilisce che il peso del complesso (auto più trailer) ai fini di determinare quale patente serve per poterlo guidare, non deve essere più calcolato in base all'effettivo peso (cioè quello in pesa) ma deve essere calcolata la somma delle masse massime ammissibili dei due mezzi di trasporto. ? QUINDI: Il tutto indipendentemente se il rimorchio è pieno o vuoto. (La massa si rileva dalla carta di circolazione sia della vettura che del trailer alla lettera F1, F2 e F3.)

PATENTE B:si può guidare un complesso di veicoli (auto più rimorchio) il cui peso complessivo a pieno carico non superi i 35 quintali. Attenzione se si traina un rimorchio il cui peso a pieno carico supera la massa a vuoto del veicolo, anche se il complesso è inferiore a 35 quintali occorre la patente BE.

PATENTE B codice 96: dal 1/1/2014 i titolari di patente B potranno sostenere un esame SOLO PRATICO e conseguire la patente B con codice 96 che lo autorizza a guidare un complesso il cui peso a pieno carico superi i 35 quintali ma non superi i 42,5 quintali. Attenzione: non potranno comunque guidare rimorchi il cui peso a pieno carico superi quello della motrice anche se il complesso non supera i 42,5 quintali (per poterlo fare occorrerà sempre la patente BE).

PATENTE BE serve per guidare complessi di veicoli formati da autoveicolo + rimorchio la cui massa complessiva è superiore a 3,5 t oppure complessi di veicoli tali che la massa complessiva del rimorchio superi la tara del veicolo che lo traina. (praticamente con la patente B-E si può guidare un complesso di veicoli il cui peso complessivo a pieno carico non superi i 70 quintali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER RIMORCHI



TASSA DI CIRCOLAZIONE: (Bollo)
va pagata solo nell'anno solare che usiamo il rimorchio: se utilizzati, si deve pagare la tassa di circolazione e la ricevuta di pagamento deve essere esibita qualora richiesta dagli agenti preposti al controllo della circolazione stradale poichè trattasi di tassa di circolazione e non di possesso (quindi deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione), la tassa è annuale e la sua validità va da gennaio a dicembre; esempio: se il pagamento avviene a giugno perchè prima il rimorchio non è stato utilizzato non viene emessa nessuna sovrattassa;

ISCRIZIONE AL PRA (Pubblico Registro Automobilistico):
va fatta per i rimorchi di peso massimo inferiore a 3500 kg (I rimorchi con peso massimo =3500 Kg o superiori vanno iscritti al PRA pagando la relativa TASSA entro 60 giorni dall'immatricolazione)

ASSICURAZIONE

  • QUANDO AGGANCIATO ALLA MOTRICE: è la motrice che assicura il rimorchio MA SULLA POLIZZA deve essere specificato in quanto se vi dimenticate di comunicare alla vostra assicurazione che tale vettura traina rimorchi di default l'assicurazione non lo assicura.
  • QUANDO NON AGGANCIATO ALLA MOTRICE: si presenta il RISCHIO STATICO ovvero quando il rimorchio è sganciato dalla motrice anche per una semplice manuvra la polizza della vetura non lo copre, se parcheggiati su suolo pubblico, sganciati dalla motrice, i rimorchi devono essere muniti di assicurazione statica ma è caldamente consigliata anche su sulo privato.


TARGA
  • RIMORCHI IMMATRICOLATI PRIMA DEL 20/02/13: Tali rimorchi dovranno esporre, nella parte posteriore, una propria autonoma targa di immatricolazione, di nuovo tipo.
  • RIMORCHI IMMATRICOLATI PRIMA DEL 20/02/13: Tali rimorchi dovranno esporre, nella parte posteriore la targa di vecchio tipo dei rimorchi e quando sono agganciati ad una motrice di una targa ripetitrice dei dati della motrice di colore giallo con scritto R in rosso.

Ovviamente a scelta dei proprietaro si può reimmatricolare il rimorchio con targa di nuovo tipo e cosi facendo non va applicata la targa ripetritrice.

MULTE E SANZIONI
In caso di violazioni che coinvolgano il rimorchio, senza che sia possibile identificare il conducente del complesso veicolare ( ad es. tutor o autovelox), responsabile in solido sarà il proprietario del rimorchio a cui sarà quindi notificato il verbale di contestazione.

ADESIVI DI SEGNALAZIONE OBBLIGATORI
  • 1 triangolo o adesivo con la scritta: trasporto animali vivi
  • 1 adesivo catarifrangente indicante il limite di velocità di 70
  • 1 adesivo catarifrangente indicante il limite di velocità di 80


(si rammenta che i rimorchi sulle strade extraurbane non devono superare i 70 kmh e in autostrada gli 80 kmh; attenzione se in una strada extraurbana vi è il limite di 90 kmh i rimorchi non possono comunque superare il 70 kmh)

FOGLI ROSA ELETTRONICI, TRACES e CARNET ATA

Tutto quello che c'è da sapere sui fogli rosa elettronici, sui TRACES che sono l'equivalente dei fogli rosa italiani da e per l'europa e sui Carnet ATA che servono per semplici transiti (T2 ad esempio passaggio attraverso la Svizzera) o per andare a fare gare fuori dalla comunità europea come Svizzera o Dubai

FOGLIO ROSA - MODELLO 4 ELETTRONICO E’ entrato in vigore dal 2 Settembre 2017 il Decreto del Ministero della salute del 28/06/2016 che rende obbligatoria la compilazione esclusivamente in modalità informatica DEL MODELLO 4 per il trasporto e/o la movimentazione cavalli inoltre da Luglio 2019 Va obbligatoriamente compilata la sezione TRASPORTO indicando TARGA ed autorizzazione sanitaria del mezzo di trasporto.

  • COME RICHIEDERE L'ATTIVAZIONE E LE CREDENZIALI PER COMPILARE I MODELLI 4 ELETTRONICI: mandare un email a fdlab@izs.it chiedendo la creazione di un account indicando i dati del centro ippico incluso il codice ASL ed allegando Copia documento di identità legale rappresntante e visura camerale non antecendente 6 mesi oppure atto costitutivo per associazioni sportive
  • COME ATTIVARE LA TESSERA SANITARIA: La Smart Card è rappresentata dalla propria carta sanitaria con attivazione del microchip presente sulla stessa. Per attivarla è necessario recarsi presso la propria ASL di appartenenza la quale darà un codice PIK e PUK e CIP. Infine per accedere ai vari servizi ci si dovrà munire di un lettore di Smart Card e del relativo software di gestione. Tale sistema è consigliabile se si necessita di leggere più smart card, come famiglie, circoli ippici etc.
  • PER FARE LOG-IN: andare sul sito https://www.vetinfo.sanita.it , entrare con la password dell'account creato, inserire i dati della CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI, scaricar il software o farlo online


TRASPORTO URGENTE:
Nel caso in cui si necessiti di un trasporto urgente e quindi non programmato è possibile compilare il Modello IV cartaceo, MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER TRASPORTI PRESSO CLINICHE VETERINARI seguiti da certificazione veterinaria.

ATTENZIONE:
Avranno titolo a richiedere/compilare la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali o Modello 4 solo tre tipologie di persone:
  1. Il Proprietario del cavallo, persona fisica o giuridica (in questo caso il Legale Rappresentante dell’Ente).
  2. Il Detentore, ovvero il Titolare dell’Azienda/Allevamento che detiene l’animale.
  3. Il Delegato dell’Allevamento, si veda il punto sopra descritto. Tale delega deve essere comunicata al Servizio Veterinario di competenza.
Per Azienda si intende un luogo fisico (e nulla di più) in cui vengano detenuti a qualunque titolo animali da reddito (quindi i maneggi, le scuole di equitazione, i singoli privati che abbiano una scuderia personale, etc. dal punto di vista amministrativo sono aziende). Ogni azienda è individuata e georeferenziata da parte della ASL competente per territorio mediante un Codice Aziendale unico. All’interno di ciascuna AZIENDA possono esserci uno o più Allevamenti.
Gli allevamenti sono distinti per:
  • specie animale;
  • proprietario.
Ciascun Proprietario è individuato tramite il rispettivo Codice Fiscale, se persona fisica, o Partita IVA, se persona giuridica.
Il Detentore di questi cavalli sarà invece la persona (fisica o giuridica) che materialmente accudisce gli animali (potrà perciò essere il gestore del maneggio, il titolare del circolo, l’allenatore, etc.).
Il Proprietario potrà essere ANCHE Detentore dei propri cavalli.
E' disponibile anche una specifica App che, a seguito di una specifica sub-delega, consentirà al sub-Delegato di compilare per nome e per conto del Proprietario o del Detentore il Modello 4. La subdelega per la App dovrebbe essere possibile rilasciarla anche più di una sola persona (delegato). Appare opportuno ricordare che ogni Allevamento deve essere dotato di Codice Aziendale (anche detto Codice ASL o Codice Struttura) che identifica:
a) la Struttura in cui il cavallo è scuderizzato;
b) il Titolare della struttura stessa (persona fisica o giuridica che sia).

ATTENZIONE PER GLI EQUIDI DPA: (Destinati al consumo umano)
il Decreto Ministeriale del 29.12.2009 e Decreto Ministeriale 09.10.2007 in materia di anagrafe equina, stabilisce che il trasporto di equidi da macello è sempre considerato per fini economici in fatti nel decreto si legge: sono da considerare equidi da macello quelli effettivamente destinati al macello nel corso del trasporto e quelli comunque classificati come DPA (destinati al consumo umano). Si deduce che il privato che ha un cavallo la cui destinazione finale è il consumo umano (D.P.A.), il trasporto viene sempre considerato per fini economici e quindi rientra nel campo di applicazione del regolamento CEE e quindi necessita di tutte le autorizzazioni.

TRACES (TRAde Control and Export System) In caso di trasporto fuori dall'italia ma dentro la comunità europea al post odel MODELLO 4 ELETTRONICO servirà un TRACES
  • TRACES IN USCITA
    • Vanno richiesti all'ASL di competenza dove il cavallo è scuderizzato
    • Il COGGINS TEST del cavallo deve essere inferiore all'anno
    • Va indicata la TARGA dell'automezzo con cui verrà effettuato il trasporto che deve avere un autorizzazione di TIPO 1 o TIPO 2 (non sono ammessi trasporti amatoriali)
    • Va consegnato il PIANO DI VIAGGIO con eventuali TAPPE indicando PAESE di Partenza, Paese di Destinazione e TUTTI i Paesi attraversati
    • Il veterinario ASL o Delegato ASL verrà a controllare il cavallo alcu ni giorni prima della partenza
  • TRACES IN ENTRATA UVAC
    • PRENOTIVICA UVAC: è necessario fare la prenotifica ll'UVAC almeno 24 o 48 ore prima dell'arrivo dei cavalli - pena sanzioni altissime
    • CENSIMENTO UVAC: la scuderia dove arriva il cavallo dev'essere censita all'UVAC con apposita pratica - pena sanzioni altissime
    • INSERIMENTO IN BDN (Banca Dati Nazionale) PER COMPILAZIONE LIBRO DI CARICO E SCARICO ELETTRONICO: il titolare del maneggio deve inserire il capo in BDN entro 24 ore dall'arrivo affinchè risulti nel registro di carico e scarico e possa essere movimento il capo con fogli rosa elettronici
    • ISCRIZIONE ALL'APA: se l'equide rimarrà stabilmente in Italia dovrà essere iscritto all'APA e registrato da quest'ultima in BDE (Banca dati Equidi) entro i termini previsti


CARNET ATA
In caso di trasporto temporaneo esempio gara fuori dalla comunità europea o semplicemente se durante il trasporto attraversiamo un paese fuori dalla comunità europea dobbiamo richiedere alla camera di commercio un CARTET ATA che ha una durata massima di 12 mesi, non prorogabile (il numero di mesi viene specificato dal richiedente nella domanda) inoltre alla richiesta dobbiamo indicare per ogni cavollo e per il materiale di selleria il valore (se durante la gara vendessimo il cavallo pagheremo l'IVA e i dazi doganali in base al valore dichiarato sul carnet salvo accertamento).

Il Carnet A.T.A. è un documento doganale internazionale che può essere utilizzato dagli operatori in sostituzione dei documenti doganali ordinari, in uso in ciascun Paese, per l’importazione e l’esportazione temporanea di merci.

Nel corso del suo viaggio, quando il titolare passa da un Paese ad un altro, dovrà presentare ogni volta merci e Carnet alla dogana di entrata e a quella di uscita dei Paesi visitati, dopo avere preventivamente compilato il volet (ai quadri D-E-F) appositamente predisposto.
In particolare, il titolare del Carnet dovrà utilizzare, a seconda dei casi, i seguenti volets:
  1. di uscita (di colore giallo) quando provvede a far uscire la merce dal territorio dell’Unione Europea (da presentare alla dogana italiana o ad altra dogana dell’UE);
  2. di entrata (di colore bianco) quando entra in un Paese terzo;
  3. di riesportazione (di colore bianco) quando esce da un Paese terzo;
  4. di reimportazione (di colore giallo) quando rientra nel territorio dell’UE;
  5. di transito (di colore azzurro) quando spedisce, sotto vincolo cauzionale, le merci da una dogana di confine ad una interna di un Paese terzo oppure quando intende soltanto attraversare un Paese terzo (uno per la dogana d’entrata e un altro per quella d’uscita).

A fronte di ogni passaggio doganale, ciascuna delle Dogane, tanto comunitarie che di Paesi terzi, utilizzerà il Carnet A.T.A. trattenendo il volet di propria competenza e vistando la corrispondente souche.
E’ indispensabile aver cura che i timbri doganali vengano apposti sulle souches onde evitare successive contestazioni e richieste di diritti doganali da parte delle Autorità doganali estere.
Le Dogane possono richiedere, al passaggio alla loro frontiera, la traduzione della lista merci nella propria lingua (di solito accettano la traduzione anche in altre lingue come inglese o francese).

REGOLAMENTI TRASPORTO CAVALLI

Regolamento italiano Trasporto Cavalli secondo:



Il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno emesso in data 6 dicembre 2018 la circolare interministeriale che integra quella dello scorso 15 ottobre 2018 e relativa al trasporto dei cavalli sportivi.
Al fine di fornire un utile servizio ai tesserati, alle Asd (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e Ssd (Società sportive senza scopo di lucro) abbiamo voluto riassumere i più salienti passaggi del documento mettendo a disposizione un nuovo e utile strumento interpretativo. In diversi punti del vademecum è possibile riscontrare le pagine di riferimento della circolare.
  1. La circolare è rivolta principalmente agli Enti affiliati o aggregati alle Federazioni e EPS riconducibili al CONI (pag. 3).
  2. Sono esclusi dal campo di applicazione della legge n. 298 del 1974 (trasporto conto terzi) i trasporti con finalità sportiva effettuati con il van nella disponibilità dell'ente affiliato o aggregato alla Federazione di cavalli dei soci e scuderizzati presso l'ente affiliato o aggregato (pag. 5).
    1. 2.1 - Il van deve essere di proprietà dell'ente affiliato o aggregato oppure nella disponibilità attraverso un usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, un leasing o altro rapporto che risulti trascritto sul libretto di circolazione. Ricordiamo che il van è un bene mobile registrato (pag. 6).
    2. 2.2 -Il van può essere guidato da un socio dell'ente che deve dimostrare la sua qualità di socio con la tessera associativa o documento equivalente e una copia del verbale dell'assemblea che gli riconosce la possibilità di guidare il van.
    3. 2.2.1 - Il van può essere altresì guidato da un dipendente dell’ente che può dimostrare la sua posizione attraverso il contratto di lavoro o copia di una busta paga.
  3. Il cavallo deve essere di proprietà dell'ente come risulta dai documenti identificativi.
    1. 3.1 - Il cavallo può anche essere di proprietà di un socio o un tesserato dell'ente che ha la disponibilità del van. Questo può essere dimostrato attraverso il mod. 4 informatizzato, in cui è indicato il codice stalla dell'ente (pag. 8) oppure con il mod. 4 cartaceo integrato da una copia del contratto di deposito del cavallo presso l'ente, anche non registrato (pag. 9). Serve a bordo del van anche una copia del registro di carico scarico aziendale. Facsimile del contratto è disponibile in calce a questa notizia. In entrambi i casi bisogna dimostrare che il proprietario del cavallo sia socio o tesserato all'ente, che ha la disponibilità del van, attraverso la tessera associativa o documento equivalente (pag. 10).
  4. Il cavallo deve essere scuderizzato da almeno 4 giorni antecedenti il trasporto presso l'ente che ha la disponibilità del van che effettua il trasporto.
  5. Il luogo di partenza e/o destinazione finale del trasporto deve essere l'ente presso cui è scuderizzato il cavallo.
  6. Non è necessario che il cavallo sia montato dal socio, ma basta solo dimostrare che il cavallo viene trasportato a una manifestazione sportiva alla quale partecipa l'ente (pag. 7).
  7. Il van naturalmente può trasportare anche attrezzature connesse all'attività sportiva (pag. 10).
  8. Non è necessario che il socio o tesserato proprietario del cavallo trasportato sia a bordo del van (pag. 10).
  9. Come principio a carattere generale, invece, viene chiarito che un eventuale contratto di comodato del cavallo non deve essere registrato, ma deve avere data certa (pag. 8).


Per ricapitolare i documenti principali che devono essere a bordo del van sono:

  • Libretto di circolazione dove risulta che il van sia intestato o nella disponibilità dell’ente affiliato o aggregato;
  • Documenti identificativi dei cavalli trasportati;
  • Riepilogo delle iscrizioni dei cavalli che viaggiano sul van (stampabile dal sito federale area iscrizioni on line);
  • Autista: se dipendente copia del contratto di assunzione o di una busta paga recente, se socio copia del verbale d’assemblea che autorizza alla guida;
  • Stampa mod. 4 elettronico oppure mod. 4 cartaceo ATTENZIONE: nel caso di mod. 4 cartaceo è necessario avere sul van copia dei contratti di detenzione dei cavalli di proprietà dei soci (vedi modello allegato);
  • Copia del registro carico scarico dei cavalli per poter dimostrare che i cavalli sono scuderizzati almeno da 4 giorni prima del viaggio*.

*Per poter viaggiare con un mezzo dell'associazione o società sportiva i cavalli devono essere scuderizzati presso la medesima DA ALMENO 4 GIORNI salvo che non siano di proprietà della medesima.

TRASPORTO DI CORTESIA SENZA CORRISPETTIVO
Per quanto riguarda il trasporto di cortesia senza fini di lucro, la circolare precisa che "il privato che trasporta occasionalmente il proprio cavallo con un rimorchio omologato non risulta sottoposto al Regolamento 1/2005", una esimente sulla quale si era già pronunciato il ministero della salute in un parere richiamato dalla circolare: "l'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale".
Tuttavia, la circolare Interni-Trasporti aggiunge che si ha una completa esclusione dalla normativa dei trasporti e del Reg 1/2005 "soltanto quando il trasporto non solo non è direttamente oggetto di corrispettivo ma neanche costituisce prestazione accessoria a un contratto stipulato a titolo onoeroso per la complessiva cura dell'animale trasportato".
E perciò- esplicita la circolare- non può esserci esimente dalla normativa nel caso di un un trasporto a cura di una impresa di addestramento cavalli o incaricata dal proprietario della sua cura.

AUTORIZZAZIONI SANITARIE

Tipi di autorizzazioni sanitarie per trasportare cavalli ed informazioni su come richiederle

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DI EQUIDI PROPRI NON DPA
(non DPA = Non destinati alla produzione di Alimenti)

Coloro i quali trasportano per proprio conto equidi di proprietà o altri animali con finalità non in relazione con un'attività economica (trasferimento da o verso cliniche o maneggi, partecipazione a gare o mostre, movimento per attività culturali, ludiche o sportive, ecc.), pur non rientrando nel campo di applicazione del regolamento CE 1/2005 e quindi nell'obbligo di autorizzazione previsto dal suo articolo 6, devono essere comunque iscritti in un registro tenuto presso la S.C. Sanità Animale competente per territorio in relazione al luogo dove gli animali sono detenuti. Ciò si rende necessario in quanto tali mezzi di trasporto possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffusive e per il benessere degli animali.
La Domanda di iscrizione va fatta compilando il modello DD_007 e allegando la documentazione indicata in calce alla domanda Il registro riporta le dichiarazioni rilasciate dai trasportatori sotto forma di autodichiarazione, vistata dalla S.C. Sanità Animale.
In particolare dovranno essere dichiarate le seguenti informazioni:

  • la natura del trasporto, ovvero "per proprio conto dei propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica";
  • le caratteristiche del veicolo (targa, tipo);
  • la conformità dei mezzi ai requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) 1/2005.

L'autodichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello previsto (DD_010), da compilare in ogni sua parte. La predetta autodichiarazione, munita di visto della S.C. Sanità Animale, viene restituita alla persona interessata che la deve conservare sul veicolo a disposizione di ogni richiesta da parte dell'autorità deputata al controllo ufficiale.

AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTATORE PROFESSIONALE TIPO 1 PER VIAGGI BREVI INFERIORI ALLE 8 ORE (sia conto proprio che conto terzi) con finalità economica (art. 10 del Regolamento (CE) 1/2005)
Per i viaggi inferiori a 8 ore (oppure fino a 12 ore qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale e solo con autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali) è previsto il rilascio da parte del servizio veterinario competente per la sede legale del trasportatore di una autorizzazione (Tipo 1). L'autorizzazione di Tipo 1 è valida per cinque anni dalla data di emissione.
La domanda di autorizzazione, indirizzata alla S.C. Sanità Animale in cui è ubicata la sede legale del trasportatore deve:
  • essere redatta in bollo utilizzando il modello previsto (DD_002), da compilare in ogni sua parte;
  • presentare in allegato:
    • i certificati di idoneità del personale (guardiani e conducenti) di cui all'art. 6, punto 5, del Regolamento (CE) 1/2005;
    • la dichiarazione, sotto forma di check-list con la quale il trasportatore attesta che i mezzi utilizzati possiedono i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Regolamento 1/2005. Per ogni mezzo di trasporto utilizzato deve essere allegata la corrispondente check-list (DD_004). La predetta check - list munita di visto della S S.C. Sanità Animale viene restituita al trasportatore che la deve conservare sul veicolo a disposizione di ogni richiesta da parte dell'autorità deputata al controllo ufficiale.
    • altra documentazione da allegare è indicata in calce alla domanda


AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTATORE PROFESSIONALE TIPO 2 PER LUNGHI VIAGGI SUPERIORI ALLE 8 ORE (sia conto proprio che conto terzi) con finalità economica (art. 11 del Regolamento (CE) 1/2005)
Per i lunghi viaggi è previsto il rilascio da parte del servizio veterinario competente per la sede legale del trasportatore di un'autorizzazione (Tipo 2).
L'autorizzazione di Tipo 2 è valida per cinque anni dalla data di emissione.
La domanda di autorizzazione, indirizzata alla S.C. Sanità Animale in cui è ubicata la sede legale del trasportatore deve:
  • essere redatta in bollo utilizzando il modello previsto (DD_003), da compilare in ogni sua parte;
  • presentare in allegato:
    • i certificati di idoneità del personale (guardiani e conducenti) di cui all'art. 6, punto 5, del Regolamento (CE) 1/2005;
    • la dichiarazione, sotto forma di check-list (DD_004), attestante che i mezzi di cui il trasportatore eventualmente si avvale per i viaggi inferiori alle 8 ore (12 se in ambito nazionale) possiedono i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Regolamento 1/2005. Per ogni mezzo di trasporto utilizzato deve essere allegata la corrispondente check-list;
    • il piano d'emergenza (con riferimento a quanto stabilito all'art. 11 comma 1 lett. b) punto IV, del Regolamento 1/2005;
    • i certificati di omologazione, ottenuti secondo le modalità di seguito indicate, di tutti gli automezzi di cui il trasportatore si avvale per i viaggi superiori alle 8 ore (12 se in ambito nazionale) (modulo DD_006);
    • altra documentazione da allegare è indicata in calce alla domanda.


CERTIFICATO DI IDONEITA PER CONDUCENTI E GUARDIANI
Certificato di idoneità per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame.
I conducenti e i guardiani dei veicoli stradali che trasportano animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall'autorità veterinaria competente per luogo di residenza del conducente o guardiano.
Il certificato è rilasciato sulla base della dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione o Ente organizzatore che attesta il superamento da parte dell'interessato di un corso di formazione.
La validità del suddetto certificato di idoneità è di 10 anni dalla data di rilascio.
Durante il trasporto di animali, il certificato di idoneità deve essere messo a disposizione su richiesta dell'autorità deputata al controllo ufficiale.
La richiesta del certificato di idoneità deve essere redatta utilizzando il modello previsto (DD_005), da compilare in ogni sua parte e allegando la documentazione indicata in calce alla domanda.

OMOLOGAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PER LUNGHI VIAGGI (ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) 1/2005)
Gli automezzi per i lunghi viaggi di equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina devono essere omologati.
Per ottenere il certificato di omologazione, è necessario presentare apposita domanda in bollo alla S.C. Sanità Animale in cui è ubicata la sede operativa del trasportatore.
La richiesta del certificato di omologazione deve essere redatta utilizzando il modello previsto (DD_006), da compilare in ogni sua parte e allegando la documentazione indicata in calce alla domanda
Il personale incaricato della S.C. Sanità Animale competente per il territorio in cui è ubicata la sede operativa dell'impresa (autorimessa), previa ispezione, rilascia il certificato di omologazione in bollo, ovvero di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Regolamento 1/2005.
Il certificato di omologazione è valido 5 anni dalla data di rilascio e riporta nel campo "immatricolazione n." la targa del veicolo.
Per l'omologazione degli automezzi utilizzati per il trasporto oltre le 12 ore di pollame, uccelli domestici, conigli domestici, cani e gatti (vale a dire specie diverse da quelle indicate all'Allegato I, Capo VI del Regolamento 1/2005), devono essere presenti, in aggiunta ai requisiti al Capo II, anche idonee dotazioni per garantire, secondo le esigenze di ogni specie, l'idratazione e l'alimentazione in relazione alle istruzioni previste all'Allegato I, Capo V, Paragrafo 2. La S.C. Sanità Animale tiene aggiornato un registro dei trasportatori con autorizzazione di Tipo 2 e dei mezzi di trasporto per i quali ha provveduto al rilascio del certificato di omologazione.


Legislazione principale
  • Reg. CE 1/2005
  • D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151 (Disciplina delle sanzioni applicabili ai trasporti di animali)
  • Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008
  • DGR 385 del 03/04/2009
  • Reg UE 817/2010


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